Cass. civile, sez. III del 2015 numero 7182 (10/04/2015)



La prelazione agraria, agli effetti dell'art. 8, comma II, della l. n. 590/1965, è consentita soltanto quando il terreno abbia destinazione agricola in base al piano regolatore, sicché non sono soggetti ad essa tutti i fondi aventi destinazione urbana, quale, nella specie, quello vincolato a verde privato.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2015 numero 7182 (10/04/2015)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti