Cass. civile, sez. III del 2015 numero 6904 (07/04/2015)




La titolarità del diritto di prelazione e di riscatto va intesa in termini rigorosi, in quanto comporta una limitazione del diritto di proprietà del terzo, sicché non può essere riconosciuta al di fuori dei casi previsti dalla legge. Le norme sul diritto di prelazione e di riscatto sono norme di stretta interpretazione, che prevedono un numero chiuso di ipotesi e non consentono estensioni al di fuori di quelle tassativamente previste. Infatti il diritto di prelazione e il diritto di riscatto apportano, in concreto una significativa limitazione del diritto di proprietà garantito dall’art. 42 della Costituzione, posto che una delle prerogative fondamentali del proprietario è quella di alienare il proprio diritto ad un soggetto liberamente scelto; facoltà che è grandemente diminuita dalle norme sul diritto di prelazione.
In relazione alla fattispecie della prelazione del confinante l’art. 7, comma II, n. 2) della l. n. 817/1971, statuisce che il diritto di prelazione (e quindi di riscatto) spetta anche “al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti”. La legge riconosce il diritto quindi al proprietario coltivatore diretto di terreni confinanti; ora, se questa è la condizione indicata dalla legge, è evidente che lo stesso diritto non può essere riconosciuto al nudo proprietario, perché una simile estensione sarebbe evidentemente arbitraria. Il nudo proprietario, dall’altra parte, non ha i poteri di godimento del bene, che spettano all’usufruttuario (art. 981 c.c.), e non è neppure detto che diventi mai pieno proprietario perché la fattispecie di cui all’art. 1014 n. 2, c.c.,- secondo cui l’usufrutto si estingue “per la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persone” - ben potrebbe non realizzarsi. Ne consegue che, oltre alla palese violazione del dettato legislativo, ammettere il nudo proprietario all’esercizio del diritto di prelazione verrebbe e creare evidenti incongruenze ed incertezze che la legge non può tollerare. Poiché il diritto di prelazione e di riscatto agrari costituiscono ipotesi tassative, regolate dalla legge e non suscettibili di interpretazione estensiva, il diritto di prelazione e di riscatto del confinante, previsti dall’art. 7, comma II, n. 2), della l. n. 817/1971, non spettano al nudo proprietario.

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