Cass. civile, sez. III del 2015 numero 25747 (22/12/2015)
In materia di contratti agrari, il proprietario confinante, di cui all'art. 7, comma II , della l. n. 817/1971, ha diritto di prelazione anche se, in occasione dell'alienazione, siano creati artificiosi diaframmi per interrompere la contiguità fisica tra i suoli; tuttavia, qualora la porzione di fondo interposta presenti caratteristiche e dimensioni tali da renderla idonea allo sfruttamento coltivo autonomo, perché ricorra la frode ai danni del confinante prelazionario, non è sufficiente che l'alienante si riservi quella porzione di fondo con l'intento di impedire il sorgere del diritto di prelazione, ma è necessario anche che la stessa sia lasciata nella materiale disponibilità dell'acquirente e da questi utilizzata uti dominus o, comunque, in modo da compromettere l'esercizio, anche in futuro, del diritto di prelazione.