Cass. civile, sez. III del 2015 numero 15861 (28/07/2015)




L'omesso tempestivo protesto degli assegni da parte del notaio a ciò incaricato dalla banca portatrice e la conseguente perdita dell'azione di regresso nei confronti delle banche negoziatrici, volta ad ottenere la restituzione delle somme portate dagli assegni, costituisce condotta pregiudizievole che dà luogo ad un danno risarcibile in favore dell'istituto portatore, pari alle somme di cui ai titoli predetti. Secondo l'art. 47 del R.D. n. 1736/1933, comma I, il portatore deve dare avviso al proprio girante e al traente del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della dichiarazione equivalente, attivando così un meccanismo informativo che investe tutti i giranti menzionati nel titolo fino a risalire al traente, e prevede, nell' u.c., che chi omette di dare tale avviso non decade dal regresso ma è responsabile dei danni eventualmente cagionati nei limiti dell'ammontare dell'assegno bancario.

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