Cass. civile, sez. III del 2014 numero 7518 (01/04/2014)



L'emittente di un vaglia cambiario o il traente di una cambiale tratta, quand'anche il titolo venga emesso a scopo di garanzia, è sempre cartolarmente obbligato (in via diretta nel primo caso, in via di regresso nel secondo) nei confronti del prenditore o del giratario, assumendo un'obbligazione cambiaria in virtù della quale non si limita a garantire l'adempimento altrui, ma promette il fatto proprio, con l'effetto di risultare tenuto all'obbligo cartolare pur se l'obbligazione garantita non sussistesse.

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