Cass. civile, sez. III del 2014 numero 25213 (27/11/2014)



L'espressione adottata dal notaio rogante l'atto di compravendita che "detto pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non esprime con assoluta certezza l'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che il pagamento sia avvenuto in sua presenza, potendo anche significare, più semplicemente, che le parti contraenti, nel contesto della stesura dell'atto, avessero dichiarato che il pagamento era già avvenuto tra loro. Anzi, quest'ultima ipotesi appare avvalorata dalla mancata indicazione, nell'atto rogato, delle modalità del pagamento stesso, vale a dire se effettuato in contanti oppure con assegni circolari o di conto corrente, come invece viene di solito precisato nei rogiti notarili quando il pagamento avviene in presenza del notaio. Pertanto, il notaio rogante, pur dando atto che il pagamento era avvenuto "contestualmente" alla firma del contratto e pur dando atto che "la parte venditrice ne rilascia ampia e finale quietanza di saldo sottoscrivendo il presente atto", avendo adottato nella stesura del contratto un'espressione oggettivamente ambigua, non ha affatto attestato che il pagamento fosse avvenuto in sua presenza né, conseguentemente, ha fornito elementi di riscontro sicuri in ordine all'effettivo pagamento, in quanto avvenuto in sua presenza. Ed è appena il caso di sottolineare che la mancata attestazione, da parte del notaio, dell'avvenuto pagamento in sua presenza non consente il ricorso alla querela di falso.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2014 numero 25213 (27/11/2014)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti