Cass. civile, sez. III del 2014 numero 11361 (22/05/2014)




Fermo il principio secondo cui il danno patrimoniale futuro, nel caso di fatto illecito lesivo della persona, è da valutare su base prognostica ed il danneggiato, tra le prove, può avvalersi anche delle presunzioni semplici. Pertanto, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità (c.d. micropermanenti, le quali non producono danno patrimoniale ma costituiscono mere componenti del danno biologico), è possibile presumersi che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà. In quanto prova presuntiva essa potrà essere superata dalla prova contraria relativamente alla circostanza che, nonostante la ridotta capacità di lavoro specifico, non vi è stata, in realtà, alcuna riduzione della capacità di guadagno e che, quindi, non si è configurato, in concreto, alcun danno patrimoniale.

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