Cass. civile, sez. III del 2013 numero 2962 (07/02/2013)




La surrogazione legale di cui al n. 3 dell’art. 1203 c.c. non si configura per il solo fatto di aver pagato il debito altrui, ma solo nel caso in cui colui che paga sia tenuto, con altri o per altri, al pagamento del debito, o sia comunque legato al debitore da un rapporto preesistente al pagamento, idoneo a giustificare l'esercizio dell’azione di regresso nei confronti del debitore.

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