Cass. civile, sez. III del 2013 numero 26232 (22/11/2013)




L’emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia (nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento), è contrario alle norme imperative e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 c.c.. Ne deriva che non è invocabile la liberazione del fideiussore per fatto del creditore (art. 1955 c.c.) nell'ipotesi in cui il pegno, nel quale il fideiussore sostiene di non essersi potuto surrogare per comportamento doloso o colposo del creditore, sia costituito da assegni bancari postdatati consegnati dal debitore o da un terzo a garanzia del debito.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2013 numero 26232 (22/11/2013)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti