Cass. civile, sez. III del 2013 numero 25865 (18/11/2013)




I creditori personali di uno dei coniugi, che siano pignoranti o intervenuti nel processo esecutivo avente ad oggetto un bene formalmente intestato soltanto al coniuge esecutato, ed escluso, in forza di atto di acquisto cui abbia partecipato l’altro coniuge ai sensi dell’art. 179, ultimo comma, c.c., dalla comunione legale, godono della tutela dell’art. 2915, comma II, c.c., anche rispetto alla domanda di accertamento della comunione legale avanzata dal coniuge non acquirente.

Pertanto, la sentenza che accerti la sussistenza della comunione non potrà pregiudicare i diritti dei creditori personali di uno dei coniugi, pignoranti o intervenuti nel processo esecutivo avente ad oggetto un bene formalmente intestato soltanto al coniuge esecutato, ed escluso, in forza di atto di acquisto cui abbia partecipato l’altro coniuge ai sensi dell’art. 179 c.c., u.c., dalla comunione legale, quando il pignoramento del bene che ne forma oggetto sia stato trascritto in data anteriore la trascrizione della domanda di accertamento della comunione legale o in epoca precedente l’instaurazione del giudizio da parte del coniuge non acquirente.

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