Cass. civile, sez. III del 2013 numero 25412 (12/11/2013)



In tema di mutuo fondiario, l'esercizio, da parte dell'Istituto di credito mutuante, della condizione risolutiva prevista dall'art. 17, comma I, della l. n. 17571991 (applicabile nella fattispecie "ratione temporis") nell'ipotesi di inadempimento del mutuatario, determina - così come avviene nel caso di esercizio della condizione risolutiva di cui all'art. 15 del d.P.R. n. 7/1976 - la risoluzione del rapporto di mutuo, con la conseguenza che il mutuatario deve provvedere, oltre al pagamento integrale delle rate già scadute alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale.

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