Cass. civile, sez. III del 2013 numero 25052 (07/11/2013)


Il diritto di prelazione in favore del coerede, disciplinato dall'art. 732 c.c., prevale alla stregua di quanto sancito dall'art. 8, ultimo comma, della legge n. 590/1965, sull'analogo diritto del coltivatore diretto del fondo (sia questi mezzadro, colono o compartecipante), quando anche il coerede sia coltivatore diretto e sia trasferita, a titolo oneroso, la quota di proprietà di un fondo facente parte di una comunione ereditaria indivisa.

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