Cass. civile, sez. III del 2013 numero 15435 (20/06/2013)




L'obbligazione del creditore di prestare il proprio consenso alla cancellazione dell'ipoteca, dovendo in caso contrario rispondere dei danni, ed altresì di attivarsi nei modi più adeguati alle circostanze, affinché il consenso così prestato pervenga al debitore, nasce solo a seguito della estinzione dell'intero debito, potendo egli eventualmente rinunciare a tale integrale adempimento, in base ad una scelta di opportunità, in tal modo derogando alla disciplina codicistica in materia, non avente in parte qua natura di norma imperativa.

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