Cass. civile, sez. III del 2013 numero 15113 (17/06/2013)




Deve essere rimessa alle Sezioni unite civili della Cassazione la questione dell’impossibilità di restituzione ad nutum al comodatario dell’immobile in comodato precario dopo l’assegnazione dell’immobile al coniuge affidatario dei figli meritando di essere ripensato l’orientamento espresso al riguardo dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13063 del 2004, secondo cui il diritto del proprietario non può essere esercitato sino a che duri la “funzionalizzazione” dell’immobile al suo scopo di abitazione domestica. Tale orientamento finisce per determinare la costituzione in capo all'assegnatario un diritto addirittura maggiormente garantito di quello vantato dall'originario titolare in base all'accordo contrattuale, tanto più a scapito di terzi (rispetto al rapporto di coniugio), quale appunto è il comodante.

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