Cass. civile, sez. III del 2012 numero 6263 (20/04/2012)




L’impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all’uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva - sostitutiva dell’originaria obbligazione di garanzia, ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all’art. 1495 c.c. Ciò vale anche nell’ipotesi di domanda di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo, qualora il compratore agisca per l’esatto adempimento dell’obbligo di riparazione o sostituzione della res.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2012 numero 6263 (20/04/2012)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti