Cass. civile, sez. III del 2012 numero 16578 (28/09/2012)



Secondo il costante orientamento di questa Corte, l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., o di motivazione inadeguata, in quanto non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione.
Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato.
Nella specie, tale onere è stato adempiuto in modo puntuale dalla ricorrente, che ha compiutamente indicato le norme di ermeneutica che ha ritenuto obliterate, specificando le parti della sentenza impugnata nelle quali, a suo avviso, è riscontrabile tale violazione. Ne consegue l'ammissibilità dell'ingresso nel presente giudizio di legittimità della doglianza, in quanto non risolventesi nella mera richiesta di un interpretazione diversa da quella adottata dal giudice di merito, ma nella censura di concreta violazione di specifiche norme ermeneutiche.
Ciò posto, deve rilevarsi, nel merito, che la Corte territoriale ha in modo del tutto apodittico, e senza procedere ad alcuna verifica, sostenuto che il mandato conferito alla s.r.l. avesse ad oggetto una prestazione d'opera professionale c.d. protetta e pertanto non esercitabile da società di capitali a norma della L. n. 1815 del 1939, art. 2.
In realtà, a prescindere dalla considerazione che tale divieto è stato abrogato dalla L. 7 agosto 1997, n. 266, art. 24, vale il rilievo che, a fronte del tenore testuale del mandato, che faceva riferimento, quale oggetto dello stesso, alla definizione di "tempi e modalità operative necessari alla realizzazione" del programma definito nello stesso contratto, la motivazione della sentenza, totalmente carente sul punto, non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico attraverso il quale il giudice di secondo grado è pervenuto al convincimento che si trattasse di prestazione interamente ricompresa nell'attività tipica di una delle professioni protette, cioè esercitabili in via esclusiva da professionisti iscritti ad un albo.
In definitiva, la Corte di merito non ha compiuto alcun accertamento in ordine alla annoverabilità dell'attività oggetto del mandato di cui si tratta nella categoria delle professioni intellettuali per le quali si richiede l'iscrizione in un albo.

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