Cass. civile, sez. III del 2012 numero 13942 (03/08/2012)




Il discrimen tra divisione transattiva, rescindibile ex art. 764, comma I, c.c., e transazione divisoria, non rescindibile ex art. 764, comma II, c.c., né annullabile per errore ex art. 1969 c.c., non è costituito dalla natura transattiva di una controversia divisionale, ricorrente in entrambi i negozi, bensì dall'esistenza, nella prima e non nella seconda, di proporzionalità tra le attribuzioni patrimoniali e le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione.

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