Cass. civile, sez. III del 2011 numero 7553 (01/04/2011)




In materia di contratto d’opera intellettuale, nel caso in cui risulti provato l’inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve risultare sussistente qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, essendo la relativa indagine, riservata all’apprezzamento del giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto se non sia sorretta da una motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici.

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