Cass. civile, sez. III del 2011 numero 20622 (07/10/2011)




La regola di cui all’art. 1935 c.c. non può valere per gli accordi meramente privati fra i giocatori, che si svolgono con modalità normalmente inidonee a fornire alcuna certezza in ordine ai relativi contenuti e avvengono sotto la spinta di motivazioni largamente influenzate da fattori irrazionali. Le leggi sul gioco del lotto dettano regole precise all’unico fine di garantire la certezza del rapporto, l'individuazione del giocatore, l'entità minima e massima di ogni giocata e le proporzioni fra la giocata e la vincita, così modulando il gioco in vista delle finalità per cui è stato istituito, e contemporaneamente delimitando il rischio corso dal giocatore a quello chiaramente predeterminato.

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