Cass. civile, sez. III del 2008 numero 9878 (15/04/2008)


In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, l'art. 148 della l. n. 89/1913 prevede l'obbligo delle specifica contestazione dell'addebito mediante avviso da comunicare al notaio con lettera raccomandata (art. 267, comma terzo, del reg. not.) ed il diritto dell'incolpato di far pervenire al Consiglio dell'Ordine, prima della decisione ed in termine congruo e ragionevole, le sue giustificazioni, anche se soltanto scritte. Non è previsto, invece, l'obbligo a carico del Consiglio stesso di provvedere, nella motivazione del provvedimento disciplinare, alla specifica confutazione delle argomentazioni difensive addotte dall'incolpato.Alla luce della risposta fornita, con riferimento agli avvocati, dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause riunite C-94/04 e C-202/04, si esclude che, in relazione all'attività notarile, concretatesi nello svolgimento di una pubblica funzione, per l'esercizio della quale l'ordinamento prevede l'istituzione di pubblici ufficiali, in possesso di particolari requisiti soggettivi, nominati a seguito di un esame d'idoneità, soggetti a vigilanza e periodici controlli ispettivi, sottoposti a rigorose regole disciplinari, sia ipotizzabile la possibilità di una libera prestazione di servizi, in regime di concorrenza, da parte di altri professionisti dello stesso paese o di altri paesi della Comunità, la quale renda incompatibile l'inderogabilità delle tariffe con gli artt. 81 e 82 del Trattato CE. L'art. 2, primo comma, del d.l. n. 223/2006, convertito in l.n. 248/2006, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari prevedenti la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime per le attività professionali ed intellettuali "dalla data di entrata in vigore della stessa"; ne consegue che quelle disposizioni conservano piena efficacia in relazione a fatti verificatisi antecedentemente. Non può, pertanto, essere addotto in proposito il principio del favor rei, posto che alle sanzioni disciplinari a carico dei notai,di natura amministrativa, non sono automaticamente riferibili i principi penalistici, restando piuttosto esse sottoposte, in via generale, ai principi di legalità ed irretroattività, i quali comportano l'assoggettamento della condotta in contestazione alla legge in vigore al tempo del suo verificarsi; sicché, in mancanza di previsione espressa, non trova applicazione il principio di retroattività delle legge successiva più favorevole.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2008 numero 9878 (15/04/2008)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti