Cass. civile, sez. III del 2008 numero 15986 (07/07/2008)



La convenzione negoziale per la quale i genitori concedono un immobile in comodato al proprio figlio affinchè lo adibisca ad abitazione coniugale, quando è priva di termine, integra la fattispecie del c.d. comodato precario, caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimesso in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene. Non assumono pertanto rilievo le circostanze che l'immobile sia stato adibito ad uso familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra coniugi, all'affidatario dei figli, e neppure che non vi sia la sopravvenienza di un urgente e impreveduto bisogno, non trovando applicazione la norma di cui all'art. 1809 c.c., comma 2.

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