Cass. civile, sez. III del 2008 numero 15042 (06/06/2008)


La responsabilità per i danni provocati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali. Essendo, tuttavia, tali beni particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, perchè determinati dal comportamento del pubblico indiscriminato degli utenti, che il custode non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni, il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati. Esso va individuato, in particolare, nei casi in cui la causa che ha provocato il danno non sia strutturale e intrinseca al modo di essere del bene, ma sia derivata da comportamenti estemporanei di terzi, non immediatamente conoscibili o eliminabili dal custode, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Il difetto costruttivo del piano stradale, consistente in un rilevante dislivello fra le lastre di copertura, è invece da ritenere causa strutturale, quindi fonte di responsabilità da cose in custodia, ove abbia in concreto creato inciampo e provocato la caduta di un passante. Anche nei casi suddetti, la prova delle circostanze idonee ad esimere responsabilità, quali caso fortuito, deve essere fornita dal custode del bene demaniale, ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2008 numero 15042 (06/06/2008)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti