Cass. civile, sez. III del 2007 numero 9519 (20/04/2007)


In presenza di una lesione dell'integrità psicofisica della persona, il danno alla vita di relazione (come danno estetico o la riduzione della capacità lavorativa generica) costituisce una componente del danno biologico perché si risolve nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli a un livello normale, cosicché anche quest'ultimo non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico, ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve tenere conto per accertare in concreto la misura di tale danno e personalizzarlo alle peculiarità del caso.In materia di contratti agrari, per la comunicazione al coltivatore o al confinante della proposta di alienazione del fondo, ai fini della prelazione di cui all'art.8, l. n. 590/1965 e agli artt. 7 e 8, l. n. 817/1971, da parte del proprietario venditore è richiesta la forma scritta ad substantiam, non essendo, perciò, idonea allo scopo l'effettuazione della stessa in qualsiasi modo, anche verbale. Infatti, la denuntiatio non va considerata solo come atto negoziale di mera comunicazione ma anche, giusta la lettera della norma, come proposta di alienazione e, quindi, come elemento di una fattispecie traslativa avente a oggetto il fondo agrario, onde deve rivestire necessariamente la forma scritta, a pena di nullità, in applicazione dell'art.1350 Cc.

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