Cass. civile, sez. III del 2007 numero 9514 (20/04/2007)


Non forma oggetto di tutela una generica categoria di "danno esistenziale" nella quale far confluire fattispecie non previste dalla norma e non ricavabili dall' interpretazione costituzionale dell'art. 2059, ma il danno non patrimoniale deve essere risarcito, non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti, quali la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero, ai quali va riconosciuta la tutela minima, che è qualla risarcitoria.

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