Cass. civile, sez. III del 2007 numero 3469 (15/02/2007)


A norma dell'art. 1198, c.c., nell'ipotesi di cessio pro solvendo grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente provare l'esigibilità del credito e, quindi, l'insolvenza del debitore ceduto a seguito della sua infruttuosa escussione, contemporaneamente alla circostanza che la mancata realizzazione del credito non è dipesa altresì da negligenza nell’iniziare o proseguire le istanze dirette contro il medesimo debitore ceduto. Non sussistendo alcun effetto novativo nella cessione del credito pro solvendo, a norma dell'art. 2935, c.c., la prescrizione del debito ceduto - che non è influenzata da quella propria del debito originario - inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero per effetto dell’infruttuosa escussione del debitore ceduto.

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