Cass. civile, sez. III del 2005 numero 9761 (10/05/2005)


Anche crediti futuri possono essere oggetto di cessione. Nella cessione di credito, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'originario creditore. Tuttavia, se dopo la cessione intervengono fatti che incidono sulla entità, esigibilità o estinzione del credito, la loro efficacia deve essere considerata in relazione alla nuova situazione soggettiva che si è stabilità in dipendenza del già perfezionatosi trasferimento del diritto. Deriva, da quanto precede, pertanto, che dopo il perfezionamento della cessione la risoluzione consensuale del contratto, da cui traeva origine il credito ceduto, convenuta tra l'originario creditore cedente il debitore ceduto, non è opponibile al cessionario. Una volta realizzato il trasferimento del diritto, infatti, il cedente perde la disponibilità di esso e non può validamente negoziarlo, recedendo dal contratto, mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione non può ignorare tale circostanza.

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