Cass. civile, sez. III del 2005 numero 15022 (15/07/2005)


Ritenuta la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno patrimoniale ( art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale ( art. 2059 c.c.), e ritenuto che, ferma la tipicità prevista da quest'ultima norma, il danno non patrimoniale debba essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti, ai quali va riconosciuta la tutela minima, che è quella risarcitoria, va escluso che sia oggetto di tutela una generica categoria di "danno esistenziale" nella quale far confluire fattispecie non previste dalla norma e non necessitate dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c.Il danno subito in conseguenza della uccisione del prossimo congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, concretandosi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonchè all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia, la cui tutela è individuabile negli artt. 2, 29 e 30 Cost., si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. Esso, quale tipico danno conseguenza, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, potendosi tuttavia ricorrere a valutazioni prognostiche e presunzioni sulla base degli elementi obbiettivi forniti dal danneggiato, quali l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza, la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi. La relativa domanda può essere considerata ricompresa nella richiesta di liquidazione del "danno morale", atteso che con detta espressione si intendeva, fino al recente intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità, il risarcimento di tutto il danno previsto dall'art. 2059 c.c., a meno che non risulti la volontà del danneggiato di limitare l'istanza alla liquidazione del "danno morale soggettivo contingente".

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