Cass. civile, sez. III del 2005 numero 14089 (04/05/2005)


L'art. 1957, comma 1, c.c., individua un termine de decadenza che non determina l'estinzione della fideiussione, ma riguarda l'azione spettante al creditore; a detto termine il fideiussore stesso può peraltro rinunciare, trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti, con la conseguenza che il fideiussore che abbia pagato il debito garantito, mangrado la verificatasi decadenza di cui alla citata norma, può comunque esercitare contro il debitore principale l'azione di regresso di cui all'art. 1950 stesso codice. La decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., per il debitore che, convenuto in giudizio dal fideiussore, la deduca per impedire l'azione di regresso nei suoi confronti, si pone come eccezione de iure tertii, inidonea come tale a vanificare l'abbligazione di ripristino del patrimonio del fideiussore di quanto corrisposto in adempimento del debito garantito; la decadenza in questione, infatti, non può ritenersi compresa tra le eccezioni che il debitore può apporre al fideiussore, ai sensi dell'art. 1952 c.c., trattandosi di questione relativa al rapporto tra fideiussore e creditore, rispetto al quale il debitore resta del tutto estraneo.

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