Cass. civile, sez. III del 2005 numero 1312 (21/01/2005)


La disposizione di cui al comma secondo, prima parte, dell'art. 1705 cod. civ. introduce - per ragioni di tutela dell'interesse del mandante - un'eccezione al fondamentale principio, enunciato nel comma primo, secondo cui il mandatario che agisce in nome proprio acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. Detta disposizione, per il suo carattere eccezionale e in forza del chiaro tenore dell'espressione "diritti di credito derivanti dall'esercizio del mandato", è limitata alla possibilità dell'esercizio, da parte del mandante, dei diritti di credito derivanti al mandatario dalla esecuzione del mandato, con esclusione della possibilità di esperire contro il terzo le azioni contrattuali e, in particolare, quelle di risoluzione per inadempimento e di risarcimento dei danni. Né tale interpretazione appare viziata da incostituzionalità sotto il profilo dell'irragionevolezza, in quanto la previsione dell'art. 1705 cod. civ. è diretta ad ampliare la tutela del mandante, attribuendogli anche una legittimazione diretta nei confronti del terzo-contraente, ferma restando la possibilità di agire nei confronti del mandatario, tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia. (Fattispecie relativa a risarcimento danni da trasporto marittimo). La natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che il relativo perfezionamento consegua al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, attribuendo a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione anche se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ., (essendo questa necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario).

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