Cass. civile, sez. III del 2004 numero 8214 (29/04/2004)


Con la liquidazione il debito di valore si converte in debito di valuta e non può, quindi, essere riconosciuta, dal giudice, la rivalutazione con riguardo al periodo successivo alla sua decisione. (Nella specie, in applicazione del riferito principio, la Suprema corte ha cassato la sentenza di merito che aveva statuito che gli interessi dovevano essere conteggiati sulla predette somme "rivalutate a decorrere dalle date indicate nella sentenza e sino al pagamento o, in subordine, al passaggio in giudicato della sentenza.").In tema di obbligazioni di valore sulla somma rivalutata tenendo conto del diminuito potere di acquisto della moneta il giudice può riconoscere anche il danno patito dal creditore per non averne potuto disporre tempestivamente, ma non con la stessa decorrenza della rivalutazione, perché in tale modo si produce l'effetto di rivalutare anche l'obbligazione di corrispondere gli interessi, in contrasto e con la loro natura e con l'articolo 1283 del codice civile.Il principio generale della risarcibilità del danno cagionato dal ritardo nell'adempimento di qualsiasi obbligazione è sancito dall'articolo 1218 del Cc, i criteri normativi e giurisprudenziali di liquidazione di esso, peraltro, divergono a seconda che il debito sia di valuta o di valore. Mentre, infatti, per la liquidazione del danno derivante dal ritardo nell'adempimento di una obbligazione originariamente di denaro la disciplina dettata dal legislatore è quella contenuta nell'articolo 1224 Cc (a norma del quale dalla costituzione in mora il debitore deve corrispondere al creditore, a titolo di danno presunto e forfettizzato, gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno, cioè la parte ulteriore di esso non risarcito dagli interessi, purché esso dimostri, ancorché presuntivamente, di averlo subito), per la liquidazione del danno da ritardo nell'adempimento di un'obbligazione avente a oggetto beni o utilità diversi dal denaro, il criterio dettato dal legislatore è contenuto nell'articolo 1223 del Cc (secondo il quale il risarcimento deve comprendere sia la perdita subita, danno emergente, che il mancato guadagno, lucro cessante). Quest'ultima norma deve essere interpretata nel senso che se il denaro costituisce prestazione risarcitoria equivalente al mancato o tardivo adempimento di una prestazione diversa dal danaro, per mantenere il rapporto di equivalenza tra tale danno, valutato al momento in cui si è prodotto, e il risarcimento, liquidato al momento della decisione, è necessario che il giudice rapporti il potere di acquisto della moneta al valore esistente al momento della liquidazione finale di merito e, quindi, anche in appello e, in sede di rinvio. Così attuata la restitutio in integrum occorre poi valutare il danno derivato al creditore per non aver potuto disporre tempestivamente dell'equivalente risarcitorio (lucro cessante), utilizzando criteri equitativi, tra cui può essere scelto il saggio di interesse, da calcolare periodicamente sulle somme rivalutate nel tempo.

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