Cass. civile, sez. III del 2004 numero 52 (07/01/2004)


Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l'impiego, o meno, delle espressioni "a semplice richiesta" o "a prima richiesta" del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia, La caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione, infatti, è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione; posta dall'articolo 1945 del Cc. Detti elementi, in particolare, in quanto caratterizzano il contratto autonomo di garanzia, devono necessariamente essere esplicitati nel contratto con l'impiego di specifiche clausole idonee a indicare l'esclusione della facoltà per il garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, ivi compresa l'estinzione del rapporto

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