Cass. civile, sez. III del 2004 numero 19657 (01/10/2004)


Nell'operazione di leasing finanziario, che non dà luogo ad un unico contratto plurilaterale, ma realizza una figura di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura, se il concedente imputa all'utilizzatore l'inadempimento costituito dalla sospensione del pagamento dei canoni e su questa base chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno nell'ammontare convenzionalmente predeterminato e se l'utilizzatore eccepisce l'inadempimento del fornitore all'obbligazione di consegna e chiede perciò il rigetto della domanda, l'accoglimento dell'eccezione, che deve avvenire sulla base dell'art. 1463 cod. civ., non può trovare ostacolo nel fatto che il contratto di leasing contenga una clausola che riversi sull'utilizzatore il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito laddove affermava che è interesse del concedente ricevere il verbale di consegna, prima di iniziare i pagamenti nei confronti del fornitore, per paralizzare l'eccezione di mancata consegna da parte dell'utilizzatore).Nell'ambito del contratto di leasing finanziario è l'utilizzatore che ha la legittimazione a far valere nei confronti del fornitore le azioni intese all'adempimento del contratto di fornitura ad al risarcimento del danno da inesatto inadempimento dello stesso.Nel contratto di leasing finanziario, l'utilizzatore che agisca con l'azione di garanzia per i vizi della cosa nei confronti del fornitore potrà chiedere anche di essere risarcito dei danni che avrà subito per i difetti del bene locato, tra i quali possono rientrare i canoni pagati al concedente nel periodo in cui l'utilizzatore non ha potuto godere del bene locato per i vizi dello stesso, mentre non costituiscono danni risarcibili gli interessi di mora dovuti al ritardo nel pagamento dei canoni da parte dell'utilizzatore.Nonostante il collegamento negoziale esistente tra il contratto di leasing finanziario tra concedente ed utilizzatore ed il contratto di fornitura tra il concedente ed il fornitore, con obbligo di consegna del bene all'utilizzatore, allorchè vi sia stata la consegna ogni eventuale vizio del bene potrà esser fatto valere direttamente dall'utilizzatore nei confronti del fornitore; ne consegue che l'utilizzatore non può opporre al concedente l'eccezione di inadempimento del fornitore, per vizio del bene locato, a norma dell'art. 1460 cod. civ., per rifiutare di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti del concedente.Nell'ordinamento processuale vigente è possibile emettere sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, o alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purchè il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente esser fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di condanna condizionata nei confronti del fornitore di un bene all'interno di un rapporto di leasing finanziario, non essendo accertato quanto l'utilizzatore avesse versato al concedente nel periodo in cui il bene fornito era stato inutilizzabile perchè viziato).

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