Cass. civile, sez. III del 2004 numero 11599 (22/06/2004)


Nell'interpretazione delle clausole contrattuali il giudice del merito, allorché le espressioni usate dalle parti fanno emergere in modo immediato la comune loro volontà, deve arrestarsi al significato letterale delle parole, e non può fare applicazione degli ulteriori criteri ermeneutica sussidiari, il ricorso ai quali - fuori dall'ipotesi di ambiguità delle clausole - presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale a evidenziare in modo soddisfacente l'intenzione dei contraenti.

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