Cass. civile, sez. III del 2003 numero 732 (20/01/2003)


La cosiddetta quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa, costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento, soggettivo, dell'interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti e, pertanto, concreta una dichiarazione di scienza, priva di alcuna efficacia negoziale. In una tale dichiarazione, peraltro, sono ravvisabili gli estremi di un negozio di rinuncia o di transazione in senso stretto, qualora, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili aliunde, risulti accertata che la parte l'abbia rilasciata con la chiara e piena consapevolezza di specifici diritti, determinati od obbiettivamente determinabili, a lui spettanti e con il cosciente intento di abdicare o transigere sui medesimi. (Fattispecie relativa a quietanza rilasciata dal danneggiato a un istituto assicuratore).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2003 numero 732 (20/01/2003)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti