Cass. civile, sez. III del 2003 numero 18736 (09/12/2003)


Mentre l'agente è colui che assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra (preponente o mandante) la conclusione di contratti in una zona determinata, il procacciatore di affari è colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'impresa da cui ha ricevuto l'incarico di procacciare tali commissioni, senza vincolo di stabilità (a differenza dell'agente) e in via del tutto occasionale. Per quanto il rapporto di procacciatore di affari abbia carattere atipico, per la relativa regolamentazione, peraltro, può farsi riferimento analogico a quella dettata per il contratto di agenzia. Potendosi applicare, al rapporto atipico di procacciatore di affari, in via analogica, la disciplina propria del contratto di agenzia, come sussiste il rapporto di agenzia con rappresentanza, così può sussistere il contratto di procacciamento di affari con rappresentanza. In questo caso il contratto stipulato dal procacciatore (munito di rappresentanza) che abbia speso il nome del preponente rappresentato, produce gli effetti direttamente tra il preponente e il soggetto che ha contrattato con il procacciatore e i rapporti tra questi sono regolati da detto contratto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2003 numero 18736 (09/12/2003)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti