Cass. civile, sez. III del 2003 numero 18651 (05/12/2003)


Analogamente a quanto comunemente si ritiene in tema di responsabilità del vettore per la perdita delle cose consegnategli per il trasporto, quando la stessa avvenga a causa di rapina, anche la sottrazione, compiuta con violenza e minaccia, delle cose portate dal cliente, nell'albergo può qualificarsi come forza maggiore, non imputabile all'albergatore e idonea a escludere la sua responsabilità (ai sensi dell'articolo 1785, n. 2, del Cc) solo quando le comprovate circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione stessa abbia a verificarsi siano state tali da renderla assolutamente imprevedibile e inevitabile.

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