Cass. civile, sez. III del 2003 numero 18300 (01/12/2003)


Indipendentemente dalla clausola di porto assegnato che può anche mancare, il destinatario, a fare tempo dalla richiesta di riconsegna (o dalla accettazione della riconsegna), subentra ipso iure al mittente non solo nei diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore, ma, altresì, nell'obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto e, quindi, in primo luogo il corrispettivo del trasporto. Tali principi trovano applicazione anche per il contratto di subtrasporto e, pertanto, se ricorre questo secondo contratto nei rapporti tra il vettore submittente, il subvettore e il terzo beneficiario del trasporto, trattandosi di contratto derivato che opera in maniera indipendente dal contratto originario.

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