Cass. civile, sez. III del 2003 numero 10009 (24/06/2003)



Nell'ipotesi di simulazione relativa parziale, che si verifica allorché l'accordo simulatorio investe uno solo degli elementi del contratto, il contratto simulato non perde la sua connotazione peculiare ma conserva inalterati gli altri suoi elementi, ad eccezione di quello interessato dalla simulazione, con la conseguenza che, non essendo il contratto in tali termini simulato né nullo né annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione possono essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti.

Nell'ipotesi di compravendita in cui il prezzo effettivo non è quello indicato in contratto, la prova per testimoni del prezzo effettivo non incontra, tra alienante e acquirente, i limiti dell'articolo 1417 del Cc in tema di simulazione né contrasta con il divieto posto dall'articolo 2722 dello stesso codice, in quanto la pattuizione di celare una parte del prezzo non può essere equiparata, per mancanza di una propria autonomia strutturale o funzionale, all'ipotesi di dissimulazione del contratto, così che la prova relativa ha scopo e natura semplicemente integrativa e può, perciò, essere fornita anche con testimoni o presunzioni.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2003 numero 10009 (24/06/2003)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti