Cass. civile, sez. III del 2002 numero 842 (24/01/2002)


Il dovere - imposto al creditore o al danneggiato dall'art. 1227, comma 2, c.c. - di evitare, usando la normale diligenza, i danni che possono essere arrecati alla propria sfera giuridica dallo altrui comportamento illecito, sussiste anche se questo si protrae nel tempo, sempre che la sua osservanza non si riveli troppo onerosa e non incida in misura apprezzabile sulla propria libertà di azione; pertanto, non può esigersi che il creditore o il danneggiato, per non aggravare le conseguenze dannose che gli derivano dall'inadempimento o dal fatto illecito altrui si assoggetti ad un'attività abnorme e più onerosa di quel che comporti l'ordinaria diligenza, divenendo la sua inerzia rilevante solo quando essa sia ascrivibile a dolo o colpa. (Fattispecie in tema di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, in cui la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che potesse valere a ridurre l'ammontare del danno il rifiuto opposto dal lavoratore all'offerta di assunzione "ex novo", la quale avrebbe comunque comportato una scopertura contributiva e quindi un danno alla posizione pensionistica del lavoratore).

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