Cass. civile, sez. III del 2002 numero 200 (09/01/2002)


In tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., anche nel caso che il danneggiato non sia un terzo, ma lo stesso conducente; ciò in quanto l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione. Pertanto, se danneggiato è il conducente e questi non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno - non sufficiente, per il superamento della presunzione di responsabilità a suo carico, l'accertamento in concreto del nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento - il risarcimento spettantegli dovrà esser corrispondentemente diminuito, in applicazione del comma 1 dell'art. 1227, c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c.

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