Cass. civile, sez. III del 2001 numero 383 (12/01/2001)


L'articolo 28 della legge notarile configura la responsabilità disciplinare del notaio con riferimento a una condotta propria di esso, condotta che, una volta realizzata, segna il momento consumativo dell'illecito e sulla quale non possono pertanto spiegare rilevanza retroattiva comportamenti altrui, futuri ed eventuali, quali configurati dall'ultimo comma dell'art. 2332 del codice civile, salvo a voler interpretare tale disposizione nel senso che essa abbia inteso introdurre una condizione di non punibilità, il che non è però consentito dalla lettera e dalla ratio della norma, che appare unicamente inspirata al favor societatis, senza riflessi sugli obblighi e sulle sanzioni previsti dalla legge a carico del notaio.Se l'atto costitutivo della società è nullo e se detta nullità rientra tra quelle assolute non par dubbio che il notaio, il quale rediga un atto siffatto, incorra nella violazione di cui all'art. 28, comma 1, della legge notarile, poiché egli ha contravvenuto al dovere di non ricevere atti , rimanendo indifferente che tale nullità sia successivamente dichiarata o meno ovvero sanata per effetto di una modifica dell'atto nullo, rimanendo tali fatti ulteriori estranei al compimento dell'atto che il notaio in forza della richiamata disposizione non avrebbe dovuto ricevere fin dall'origine.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2001 numero 383 (12/01/2001)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti