Cass. civile, sez. III del 2001 numero 12751 (18/10/2001)


La presunzione di responsabilità del conducente di un veicolo è esclusa, non solo quando questi abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, tenendo un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso (nella specie, la S.C. ha affermato che tale situazione ricorre allorché il pedone compia l'attraversamento della strada, ancorché sulle strisce pedonali, immettendovisi cosi repentinamente da costituire un ostacolo improvviso ed inevitabile si da non consentire al conducente di evitarne l'investimento).La prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del c. strad., ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza. Pertanto il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite "strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054 c.c., dimostri che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza.

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