Cass. civile, sez. III del 2000 numero 5962 (10/05/2000)


Del bene della vita l'elemento tempo costituisce una componente essenziale, con la conseguenza che ogni fatto imputabile che ne determini l'anticipata cessazione, influenzando un fattore patogenetico già esistente e costituente la causa clinica del decesso, non può considerarsi mera occasione, ma concausa, rompendo quell'equilibrio precario nella salute del soggetto, che, per quanto con prognosi infausta per il futuro, si era generato. In siffatte fattispecie, quindi, il nesso di causalità va esaminato, secondo i principi della regolarità causale, non solo fra fatto ed evento letale, ma anche tra fatto e accelerazione dell'evento morte. Perché possa escludersi il nesso causale, e possa parlarsi di mere occasioni, e cioè di fatto coincidente ma privo di qualunque forza causativa, occorre, quanto meno nel caso di lesione del bene "vita" (ma il discorso vale certamente anche per il bene "salute"), che esso non solo non abbia causato l'evento di danno, ma non l'abbia neppure minimamente accelerato.Un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della "conditio sine qua non"): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiano del tutto inverosimili (cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, la quale in realtà, oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell'imputazione del danno). Più in particolare l'incidenza eziologia delle "cause antecedenti" va valutata, per un verso, nel quadro dei presupposti condizionanti (per cui deve trattarsi di "antecedente necessario" dell'evento dannoso, a questo legato da un rapporto di causazione normale e non straordinario) e, per altro verso, in coordinazione con il principio della "causalità efficiente", che contemperando la regola della "equivalenza causale", espunge appunto le cause antecedenti dalla serie causale (facendole scadere al rango di mere occasioni) in presenza di un fatto sopravvenuto "di per sè idoneo a determinare il determinarsi dell'evento anche senza quegli antecedenti".

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