Cass. civile, sez. III del 2000 numero 366 (14/01/2000)


Ha natura di appalto e non già di concessione la convenzione per effetto della quale il concessionario, oltre ad eseguire l'opera, debba formare il progetto, di massima o esecutivo, ed assumere l'iniziativa di promuovere per il concedente i procedimenti di occupazione e di espropriazione per pubblica utilità, atteso che costituisce esercizio di funzione pubblica l'approvazione del progetto in funzione della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e la pronuncia dei provvedimenti di occupazione d'urgenza e di espropriazione per pubblica utilità, ma non anche la sola attività di redigere i progetti, nè di domandare occupazioni od espropriazioni o di portare ad attuazione i relativi provvedimenti; sicché tale convenzione poteva contenere una valida clausola compromissoria ed efficacemente deferire ad arbitri controversie appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario, anche prima della entrata in vigore dell'art. 31 bis l. n. 109 del 1994 (introdotto dall'art. 9 d.l. n. 101 del 1995, convertito, con modificazioni, nella l. n. 216 del 1995), il cui comma 4 dispone che, ai fini della tutela giurisdizionale, le concessioni di nuova costruzione in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti, e quindi le controversie relative a tali concessioni non sono più assoggettate, ai sensi dell'art. 5 l. n. 1034 del 1971, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, bensì agli ordinari criteri di riparto della giurisdizione, peraltro anche in deroga all'art. 5 c.p.c., ove si tratti di giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del citato d.l. n. 101 del 1995.In tema di responsabilità da cose in custodia, il concetto di insidia o trabocchetto è caratterizzato da una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo) e l'indagine relativa alla sussistenza di tale situazione e della sua efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso è demandata al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove la relativa valutazione sia sorretta da congrua ed adeguata motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno da caduta all'interno della Grotte di Castellana, escludendo che potessero costituire insidia la scivolosità del fondo e la scarsità dell'illuminazione).

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