Cass. civile, sez. III del 2000 numero 2220 (28/02/2000)


Ai fini dell'accertamento della sussistenza della responsabilità ex art. 2050 c.c., il giudizio sulla pericolosità dell'attività svolta - ossia l'apprezzamento della stessa come attività che, per sua natura, o per i mezzi impiegati, rende probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi dell'evento dannoso da essa causato, distinguendosi, così, dall'attività normalmente innocua, che diventa pericolosa per la condotta di chi la eserciti od organizzi, comportando la responsabilità secondo la regola generale di cui all'art. 2043 c.c. - quando non è espresso dal legislatore, è rimesso alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente e logicamente motivata. Rispetto a tale accertamento di fatto, l'onere di provare la sussistenza di un'attività pericolosa incombe su chi invoca l'applicazione dell'art. 2050 c.c. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio enunciato, ha confermato, "in parte qua", la decisione della Corte di merito, che, in riforma di quella del giudice di primo grado, aveva rigettato la richiesta ex art. 2050 c.c. di risarcimento dei danni subiti dall'attore appellato durante una gara sciistica, della cui organizzazione non era stata invocata la qualificazione come attività pericolosa "ex lege", escludendo l'applicabilità di detta norma per non essere stata fornita dallo stesso attore la prova della pericolosità della predetta attività di organizzazione).

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