Cass. civile, sez. III del 2000 numero 10719 (11/08/2000)


Perché una persona giuridica possa essere chiamata a rispondere di danni morali non è necessario che un reato sia stato commesso dal proprio legale rappresentante, essendo invece sufficiente, per il rapporto di immedesimazione organica, che esso sia stato commesso anche solo in parte dal dipendente.La disciplina dell'art. 1669 c.c., relativa anche ai gravi difetti dell'opera ed applicabile anche negli appalti pubblici, si applica non solo nei confronti dell'appaltatore, ma anche nei riguardi del progettista, del direttore dei lavori e dello stesso committente che si sia avvalso di detti ausiliari e la relativa responsabilità esula dai limiti del rapporto contrattuale corso tra le parti, per assumere la configurazione propria della responsabilità da fatto illecito.

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