Cass. civile, sez. III del 1999 numero 5296 (01/06/1999)


A differenza dell' art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sull' ordinamento del notariato, che prevede l' ipotesi che il notaio abbia commesso irregolarità nella tenuta del repertorio, nel caso in cui il repertorio manchi, trova applicazione la disposizione dell' art. 138, primo comma n. 4 della legge stessa, con la conseguenza che incorre in tale infrazione, per la quale non è richiesto il dolo, essendo sufficiente la semplice volontarietà del fatto in sé, il notaio che abbia ricevuto atti tra vivi per il periodo in cui era sprovvisto del relativo repertorio.

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