Cass. civile, sez. III del 1999 numero 4915 (20/05/1999)


Il rapporto della polizia giudiziaria è dotato dell' efficacia probatoria privilegiata del documento fidefacente (art. 2700 cod. civ.) per quanto concerne i fatti materiali che l' autore attesta di avere personalmente percepito o constatato, mentre, per il resto, offre materiale indiziario superabile con prove contrarie di qualsiasi tipo. Il quadro normativo depone infatti nel senso di una ristretta utilizzabilità di un tal tipo di elementi documentali precostituiti, in ragione del loro sottrarsi alla verifica del contraddittorio e del conseguente pregiudizio della lealtà del procedimento e dell' effettività della tutela giurisdizionale. L' efficacia probatoria privilegiata del rapporto di polizia giudiziaria, come sopra definita, costituisce, in ogni caso, concreta esplicazione della pubblica fede, attribuita ad esso, in dipendenza della qualifica soggettiva del suo autore, nel senso che è la sua provenienza da un pubblico ufficiale nell' esercizio di una potestà documentale o attestativa che vale a dotare il rapporto della sua particolare efficacia probatoria. Orbene, sotto un tal punto di vista, l' ordinamento attribuisce siffatta potestà agli organi della polizia giudiziaria italiana, dal che consegue che una tale particolare efficacia probatoria di cui all' art. 2700 cod. civ. in relazione agli atti o fatti che l' autore attesti di avere compiuto o constatato direttamente, non si esprima da un rapporto della polizia di uno Stato estero.

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