Cass. civile, sez. III del 1999 numero 3985 (22/04/1999)


In tema di prelazione e riscatto di immobili urbani, il conduttore può manifestare la sua volontà di riscatto dell' immobile sia con un atto di citazione, sia con un qualsiasi altro atto scritto, purché, trattandosi di atti recettizi, essi siano ricevuti dal compratore entro il termine di sei mesi dalla trascrizione della compravendita. L' effetto preclusivo del diritto di riscatto prodotto dal decorso del termine di decadenza prescinde, difatti, da ogni considerazione in ordine ai motivi che abbiano, eventualmente, impedito al conduttore di evitare la decadenza, e non può essere escluso, pertanto, neppure quando il ritardo sia addebitabile al comportamento fraudolento del proprietario o del compratore.

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