Cass. civile, sez. III del 1999 numero 12957 (22/11/1999)


In relazione al termine entro il quale il concedente deve reagire giudizialmente avverso il contratto di subaffitto posto in essere dal subaffittuario, dalla disposizione del secondo comma dell' art. 21 della legge n. 203 del 1982 si ricava che l' inosservanza, da parte del concedente, del termine di quattro mesi dalla data in cui è venuto a conoscenza dell' inadempimento (ai fini della declaratoria di nullità del subaffitto e della risoluzione del contratto d' affitto) è rilevante solo se v' è stata totale subconcessione del fondo oggetto dell' affitto o, in caso di concessione parziale, solo per la porzione di fondo relativa a tale subconcessione e non anche per la parte residua.

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